16/05/2026
Si comincia a fare ordine nelle professioni del turismo, o meglio si comincia a leggere quello che è scritto nelle leggi da sempre.
Un’ottima notizia per chi sceglie di farsi accompagnare in montagna: meglio un professionista di un’ottimo accompagnatore senza titolo.
😉
RESPINTI PER INFONDATEZZA I RICORSI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA DELIBERA DELLA ZONAZIONE.
Il Consiglio Di Stato ha respinto per infondatezza tutte le numerose e differenti censure e richieste presenti nei ricorsi proposti da diverse Associazioni di Guide ambientali escursionistiche contro la Delibera della Giunta regionale della Regione Lombardia che individua gli ambiti spaziali e geografici riservati alla professione di accompagnatori di media montagna (AMM), ponendo in evidenza i limiti dei professionisti legati alla legge 14 gennaio 2013, n.4.
Riteniamo interessanti inoltre le conclusioni espresse dal Consiglio di Stato, dove si evidenzia che l’attività delle G*E sia consentita nella misura in cui non esponga a pericolo i turisti escursionisti e che la professione di accompagnatore di media montagna sicuramente giustifica la previsione di una sua regolamentazione per motivi imperativi, tra i quali sicuramente rientra l’interesse pubblico preminente della tutela dei consumatori o degli utenti.
La chiarezza della sentenza non lascia spazio a dubbi interpretativi e chiude cosi’ una complessa battaglia legale che dura ormai da una decina di anni.
Di seguito il link della sentenza:
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202507552&nomeFile=202603840_11.xml&subDir=Provvedimenti