29/05/2020
Facciamo chiarezza sulla validità dei Titoli per Tecnici Sportivi! Lo CSEN, in quanto Ente di Promozione Sportiva, rilascia Titoli per Tecnici Sportivi riconosciuti dal CONI e su tutto il territorio nazionale.
VALIDITA' DEI TITOLI per TECNICI SPORTIVI
a) Dal punto di vista SPORTIVO (CONI)
1. Il Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 ("Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI"), assegna al C.O.N.I. "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e la "promozione della massima diffusione della pratica sportiva .
2. Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, all’Art. 3 comma4-bis, recita: Il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. All'art.26 regola l'ordinamento degli Enti di promozione Sportiva.
3. Per gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), la legittimazione alla formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi deriva dall'art.2 del Regolamento degli EPS approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014. All’art. 2 comma 1 lettera b, il sopramenzionato Regolamento, recita testualmente: Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
«Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio».
b) Dal punto di vista normativo
Nell’ambito delle Competenze delle Regioni: Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. (e quindi di FSN, DSA, EPS), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni.
Tutte le Leggi Regionali sullo sport vigenti riconoscono
A) "Istruttori QUALIFICATI o DIRETTORI TECNICI, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi, "i soggetti in possesso, alternativamente, di:
- Diploma di Laurea in Scienze Motorie - Diploma I.S.E.F - TITOLO EQUIPOLLENTI
B) istruttori qualificati specifici per disciplina coloro che hanno seguito adeguato Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal C.O.N.I. SONO TALI altresì coloro che sono in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione.
PERTENTO I DIPLOMI RILASCIATI DA FEDERAZIONI o ENTI NON RICONOSCIUTI DAL CONI SONO SEMPLICI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE