30/05/2026
Il PSG Calcio, alla lettura del Comunicato Ufficiale n. 110 di martedì 25 maggio 2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della L.N.D., aveva ritenuto sussistenti gli estremi per proporre ricorso alla Corte Sportiva d’Appello avverso la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara play-out Under 15 tra PSG Calcio e Area Calcio Roero, valida per la qualificazione al campionato Under 16 Regionale della prossima stagione.
Come previsto dalla procedura abbreviata relativa alle fasi finali dei campionati, il regolamento disponeva l’invio del preannuncio di reclamo entro le ore 24 del giorno di pubblicazione del comunicato e il successivo deposito del reclamo contenente le motivazioni entro le ore 10 del giorno seguente.
Il PSG Calcio comunica con grande rammarico che, pur avendo regolarmente presentato nei termini il preannuncio di reclamo ed essendosi attivato fin dalle prime ore della mattina successiva per predisporre il ricorso alle ore 9:40, quindi venti minuti prima della scadenza prevista, ha ricevuto una PEC della Corte Sportiva Territoriale con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Circostanza che lascia la Società profondamente sorpresa, anche perché il ricorso non era ancora stato depositato: la dirigenza stava infatti ultimando la verifica finale delle argomentazioni prima dell’invio definitivo, pienamente nei termini previsti dal regolamento.
Non è quindi chiaro a quale ricorso facesse riferimento la comunicazione ricevuta, dal momento che sia il preannuncio di reclamo sia il successivo deposito delle motivazioni risultavano nei termini regolamentari previsti e che, al momento della comunicazione ricevuta, le argomentazioni del reclamo non erano ancora state trasmesse e pertanto non potevano evidentemente essere conosciute né valutate.
Il PSG Calcio ritiene che quanto accaduto rappresenti una grave compressione del diritto alla difesa, poiché è stata di fatto negata alla società la possibilità di depositare le proprie argomentazioni entro un termine che, al momento della comunicazione ricevuta, non era ancora scaduto.
L’inammissibilità di un ricorso può infatti derivare dalla tardività del deposito oppure dal contenuto delle argomentazioni presentate. In questo caso, tuttavia, i termini erano ancora pienamente aperti e le motivazioni del reclamo non erano state ancora depositate.
La Società precisa inoltre che il preannuncio di reclamo era stato regolarmente presentato entro le ore 24 del giorno di pubblicazione del comunicato previste dal regolamento federale. Il PSG Calcio ha immediatamente inviato una PEC alla Corte Sportiva d’Appello chiedendo la riapertura dei termini del ricorso. In mancanza di un riscontro favorevole, la Società valuterà di rivolgersi entro 30 giorni al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ritenendo che la vicenda rappresenti una manifesta violazione del diritto alla difesa.
Il senso di amarezza della società nasce dal fatto che il PSG Calcio, da anni, opera con entusiasmo, serietà, competenza e passione nel pieno rispetto delle direttive federali e dei principi sportivi. Proprio per questo motivo, la Società si sente profondamente delusa da una situazione che ritiene lesiva dei principi di legalità e di tutela che la Federazione dovrebbe garantire nei confronti delle società affiliate.