Studio Legale Avv. Nicola Napolione

Studio Legale Avv. Nicola Napolione Consulenza ed assistenza legale nel pre- contenzioso e contenzioso di : Diritto Sportivo e dei contr

28/03/2025

L' umiltà che fa crescere e diventare grandi

01/06/2020

Scadenza contratti al 30 giugno 2020.
Grande incognita per oltre 130 calciatori e i clubs professionistici .

E' un problema, la scadenza del contratto, che potrebbe sfociare in controversie legali davanti al giudice del lavoro e che, ormai, i club professionistici dovranno affrontare per tutti quei calciatori che sono in scadenza di contratto al 30 giugno 2020 o sono in prestito con scadenza alla medesima data.
La Fifa ha soltanto "suggerito" alle federazioni nazionali di cercare di far prolungare i contratti in essere oltre la data di scadenza del 30 giugno considerato il prolungamento della stagione sportiva e dei calendari, non potendo esercitare un potere "coercitivo" sui contratti dei calciatori per i quali prevarranno senza dubbio le norme civilistiche. Questo vuol dire che se un calciatore in scadenza di contratto che ha già deciso di non rinnovare ( Callejon nel Napoli o Kulusevsky nel Parma ceduto alla Juventus) o altro in prestito (Mikitaryan nella Roma) voglia chiudere il rapporto lavorativo al 30 giugno con l' attuale club potrà farlo senza incorrere in penali o in squalifiche. Non potrá certamente giocare subito in altro club ma potrá terminare il rapporto lavorativo con prospettive di guadagno maggiori a partire dal 1 luglio 2020.
Le rose delle squadre potranno quindi essere modificate ancora a campionati in corso, pur avendo la Figc derogato all' art 47 delle NOIF dove si è previsto il prolungamento della stagione ( e quindi anche dei contratti), proprio perché i calciatori saranno liberi di accettare o meno la proposta di prolungamento senza esserne vincolati.

12/05/2020

Protocollo medico sportivo. La sfida più grande
in tema di responsabilità civile.

In merito alle condizioni poste dal comitato tecnico scientifico (CTS) circa l' attuazione del protocollo medico da parte della federazione gioco calcio, emergerebbe l' aspetto della responsabilità dei medici sociali di ciascuna società nella diligente attuazione del protocollo e, di conseguenza, a mio parere anche delle società che dovranno garantire la predisposizione di tutti gli strumenti idonei a tutela della salute dei giocatori. Si accresce pertanto l'importanza del ruolo dei medici sociali
all' interno delle società sportive e andranno ben " pesate" le conseguenze giuridiche in tema di responsabilità in caso di non diligente attuazione del protocollo definitivo che verrà attuato.
Ma, mentre il calcio viaggia ad una velocità diversa rispetto al resto dello sport, le medesime problematiche dovranno porsi nei confronti dei medici sociali di altri sport di squadra, anche in ambito dilettantistico e delle stesse società in riferimento ai rapporti con i propri giocatori.
Giocatori che dovranno essere tutelati sotto l' aspetto contrattuale ed appositamente assicurati per evenienze legate a casi di positività da covid-19.
Ancor di più oggi è assolutamente importante in confronto con i giocatori e prestatori d' opera in campo dilettantistico per la definizione di questo ulteriore aspetto dei rapporti, senza indugio.

Lavoro sportivo   tecnici #dilettantismo # Legge86/2019 #D.L. 18/2020 "Cura Italia"  #
01/05/2020

Lavoro sportivo tecnici #
dilettantismo # Legge86/2019 #
D.L. 18/2020 "Cura Italia" #

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora parla della riforma dello sport dopo l'emergenza Coronavirus. Le sue parole

Che piaccia o no il ministro di Sport e Salute  Spadafora sta ponendo molta attenzione al mondo dilettantistico e, quind...
01/05/2020

Che piaccia o no il ministro di Sport e Salute Spadafora sta ponendo molta attenzione al mondo dilettantistico e, quindi, al di là delle erogazioni di € 600 a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta con i previsti requisiti e che sono annunciate imminenti ma che riguardano l' immediato, è fondamentale seguire quella che sarà l' evoluzione e la scrittura della normativa riguardante la disciplina dei contratti di chi opera e presta la propria attività anche principale nello sport dilettantistico perché sono stati annunciati importanti interventi e che riguarderanno ovviamente atleti, staff tecnici, istruttori del mondo dilettantistico con caratterizzazione della natura lavorativa della prestazione. Il punto di partenza è la "Legge delega" n. 86/2019 che definisce importanti principi e delega il governo alla specifica riscrittura di numerosi rapporti ed ambiti tra i quali il lavoro dilettantistico senza differenze di genere e senza particolari distinzioni con il lavoro professionistico oggi riconosciuto come subordinato.
Si spera ovviamente che alle parole seguano fatti e, i tempi indicati nella della legge delega sembrano essere ormai maturi ; quindi se tutto sarà attuato, numerose federazioni sportive avranno il dovere di riconoscere lavorativamente varie figure ed i contratti di prestazione, oggi sconosciuti o ridotti allo stato di mere scritture private tra società sportive e collaboratori , con obbligo giuridico rivisitare i propri statuti e/o regolamenti. Stay tuned.

28/04/2020

Alla luce dei comunicati delle Leghe Pallavolo maschile e femminile serie A sull' unilaterale tentativo di riduzione dei compensi dei giocatori e staff tecnici è opportuno fornire
BREVI MA FONDAMENTALI NOZIONI PER UNA PROFONDA RIFLESSIONE SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI TRA GIOCATORI /GIOCATRICI E STAFF TECNICI NEI RAPPORTI CON LE SOCIETA’ SPORTIVE NEL “VOLLEY” E SU UNA CONSEGUENTE ED EFFICACE COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DEGLI STAFF TECNICI IN CAMPO DILETTANTISTICO IN AMBITO FIPAV E DELLE LEGHE PALLAVOLO MASCHILE E FEMMINILE SERIE A.

Occorre innanzitutto focalizzare la normativa e la sua evoluzione recente in ambito dilettantistico a cui i giocatori, le giocatrici e gli staff tecnici che operano nel mondo del “volley”, è opportuno facciano riferimento per valutare ipotesi di efficace rappresentanza nei rapporti con la FIPAV principalmente e, poi conseguentemente con le Leghe, cui oggi è demandata l’organizzazione dei campionati.
La normativa è la seguente:
LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86 (Disposizioni in materia di diritto sportivo) che allego.
Trattasi di “legge delega” per mezzo della quale viene conferita al Governo di predisporre ed adottare decreti legislativi sulla specifica materia sportiva e del lavoro sportivo, anche dilettantistico, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
Il riferimento per i giocatori è in particolare all’art. 5 lett. b) e c) che sottolineano il riconoscimento della specificità della figura del lavoro sportivo, senza alcuna distinzione di genere, “indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività sportiva svolta, e definizione della disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del fondo di previdenza”.
Si va a configurare quindi un ormai certo riconoscimento della figura di lavoratore sportivo anche in campo dilettantistico, non solo professionistico facendo cadere proprio tale distinzione.
A rafforzare questo riconoscimento è intervenuto il D.L.n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” che ha definito i soggetti beneficiari del contributo di € 600,00 : lo sono “ i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione…”, pertanto anche i giocatori, giocatrici e staff tecnici che hanno sottoscritto tali contratti.
La conseguenza è che per la prima volta a livello legislativo si ha conferma che le c.d. prestazioni sportive dilettantistiche, svolte a titolo principale, hanno natura lavoristica e come tali vanno trattate.

Alla luce di tali normative, l’obiettivo dei giocatori, delle giocatrici e degli staff tecnici che operano nel mondo del “volley” è di puntare con decisione, mai come in questo periodo, a far riconoscere le proprie istanze, con adeguata rappresentanza (associazione), con possibilità di colloquiare ed inserirsi in ambito federale ( FIPAV) , quali figure specifiche e riconosciute di lavoratori anche se dilettanti, ma svolgenti attività in via principale. Su queste basi normative si puo’ essere accettati in ambito FIPAV ; la battaglia sarà dura, ma con buone possibilità di riuscita.

Gli obiettivi fondamentali cui mirare possono essere riassunti come segue:

1.Riconoscimento di un modello di contratto “tipo” agganciato alla normativa giuslavoristica con le relative tutele, anche quella medico-sportiva .

2.Previdenza ed assicurazione.

3.Disciplina del “fine carriera” sportiva.

4.Vincolo sportivo dei giocatori, la cui normativa federale dovrà necessariamente adeguarsi.

I diritti dei passeggeri aerei in ambito U.E. Diritto comunitario e internazionaleImportante pronuncia della Corte U.E. ...
27/04/2020

I diritti dei passeggeri aerei in ambito U.E. Diritto comunitario e internazionale

Importante pronuncia della Corte U.E. con sentenza nella causa C-215/18 del 26 marzo 2020.
Il passeggero cittadino U.E. può reclamare il ristoro della somma a titolo di compensazione per il ritardo
direttamente nei confronti della compagnia aerea di altro stato membro anche in assenza di rapporto contrattuale,
quindi avendo acquistato il biglietto aereo presso agenzia di viaggi e non presso il vettore.
Inoltre il passeggero può citare in giudizio la compagnia aerea presso il tribunale del luogo di decollo dell'aereo.
La vicenda ha riguardato una cittadina della Repubblica ceca che ha acquistato un pacchetto "tutto compreso"
presso agenzia viaggi del proprio Paese con biglietto aereo di vettore scandinavo citando quindi il vettore
presso il Tribunale di Praga.

Le notizie del Quotidiano del Diritto

Attenzione alla stipula di polizze di responsabilità civile delle Associazioni sportive concernenti l'eserciziodell' att...
24/04/2020

Attenzione alla stipula di polizze di responsabilità civile delle Associazioni sportive concernenti l'esercizio
dell' attività sportiva e responsabilità in solido dei circoli sportivi.

La pronuncia della Corte di Cassazione sezione VI° Civile n. 8060/2020 conferma la sentenza della Corte d'Appello di Roma
n.2696/2018 che accerta la responsabilità civile e conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
a carico dell' associazione sportiva in solido con il centro sportivo nei confronti di un minore, a seguito di infortunio
verificatosi presso il centro e cagionato da un tesserato che, con un movimento acrobatico, colpiva il minore fermo su una piattaforma
di accesso allo scivolo della piscina.
La Corte d'Appello ha escluso la manleva della compagnia assicuratrice in quanto un articolo della specifica polizza, riconosceva l'operatività
dell'assicurazione solo per danni cagionati a" terzi", non includendovi tra questi gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive.
Pertanto l'assicurato ( Associazione sportiva) rimaneva responsabile per fatto proprio per danni arrecati ad allievi, associati o clienti ed
il centro sportivo, ex art. 2050 c.c., inadempiente all'obbligo di sorveglianza per il corretto uso dello scivolo, per la presenza di diversi ragazzi
sulla piattaforma di accesso.

Le notizie del Quotidiano del Diritto

Novità dal Decreto ministeriale del 24 febbraio 2020 sul riconoscimento a qualsiasi agente sportivo cittadino U.E.,quind...
23/04/2020

Novità dal Decreto ministeriale del 24 febbraio 2020 sul riconoscimento a qualsiasi agente sportivo cittadino U.E.,
quindi anche italiano abilitato in una diversa federazione professionistica di Paese comunitario ed a prescindere dai requisiti
abilitativi richiesti, del diritto di esercitare la professione in Italia tramite domiciliazione presso agente sportivo iscritto nei
registri delle federazioni professionistiche italiane. L'istituto della domiciliazione si applica quindi a tutti i cittadini U.E. abilitati
anche con prove qualificanti non equipollenti rispetto a quelle previste dalle Federazioni Italiane.

In merito anche un' interessante decisione del Collegio di Garanzia Coni , n. 7/2020 a dirimere il contrasto interpretativo sorto tra CONI
e FIGC circa l' iscrizione nei propri registri nazionali degli agenti sportivi abilitati all' estero.

Pubblichiamo il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport che reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2018 in materia di agenti sportivi.

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