08/05/2020
DA OGGI IN LOMBARDIA POSSONO APRIRE GLI IMPIANTI ALL'APERTO
👉 Di seguito pubblichiamo il link con l'ordinanza in vigore dall'8 maggio di Regione Lombardia che consente l'apertura e relativa attività nei centri sportivi all'aperto, con le dovute misure di sicurezza e controllo a carico dei gestori. In particolare:
✅ Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo.
✅ I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.
I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
✅ E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre protezioni individuali, e cioè: per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale (2 metri per attività motoria).
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f0b05ce7-d897-4a33-9261-c2fd7732063c/ORDINANZA+541+-ULTERIORI+MISURE+PER+LA+PREVENZIONE+E+GESTIONE+DELLEMERGENZA+EPIDEMIOLOGICA+DA+COVID-19.pdf?MOD=AJPERES