04/06/2024
Il Nuovo Cos Latina rende noto che in data odierna il Collegio di Garanzia dello Sport con protocollo n. 00412/2024 ha comunicato quanto segue:
“Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2024, presentato, in data 15 marzo 2024, dalla Nuovo Cos Latina contro il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, la Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lazio, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la ASD Città Monte San Giovanni Campano, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'integrale riforma e l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lazio FIGC - LND, di cui al C.U. n. 270 del 16 febbraio 2024, pubblicata in pari data (in riferimento alla delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26 gennaio 2024), con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R., emessa sul C.U. n. 204 in data 3 gennaio 2024, che ha accolto il ricorso proposto dalla ASD Città Monte San Giovanni Campano e, per l'effetto, ha inflitto, a carico della società Nuovo Cos Latina, la punizione sportiva della perdita della gara Città Monte S.G. Campano - Nuovo Cos Latina con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di € 100,00; nonché per l'integrale riforma e l'annullamento della suddetta decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio FIGC - LND, emessa sul C.U. n. 204 in data 3 gennaio 2024:
𝐀𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨; 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐞.
Cosi deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 giugno 2024”.
Doverosi ringraziamenti all’ottimo lavoro svolto dall’avvocato Matteo Sperduti, legale della società, che ha fatto valere le nostre ragioni.